[A] Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d’appalto pubblico da parte della p.a. per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore ai sensi dell'art. 119 del d.p.r. 554/1999. [B] Sulla portata della clausola contrattuale con cui, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 1063/1962 e poi dell’art. 71 del d.P.R. 554/1999, l’impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull’esecuzione dell’opera in tema di appalto pubblico, con particolare riguardo alle carenze progettuali la cui rilevabilità presuppone un’approfondita conoscenza dell’area. [C] Sull’obbligo della p.a. committente, nella vigenza della l. 109/1994, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile in tema di appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia in materia di diritti soggettivi, d’altro canto ciò che viene domandato dall’attrice è un giudizio sul rapporto, conseguente alla aggiudicazione dell’appalto in suo favore. Rientra , infatti, nella giurisdizione del g.o. la controversia su...